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Si avvicina la stagione calda, ecco le direttive comunali per contenere il rischio d’incendi

La Redazione
Incendi boschivi
Alle soglie del periodo estivo che, con l'aumento delle temperature comporta l'innalzamento del rischio di incendi, il Comune di Minervino emana le direttive atte a contenere le situazioni di pericolo
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Alle soglie del periodo estivo che, con l’aumento delle temperature comporta l’innalzamento del rischio di incendi, il Comune di Minervino emana le direttive atte a contenere le situazioni di pericolo.

A tutti i proprietari , gli affittuari e conduttori a qualsiasi titolo , di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, in stato di abbandono o a riposo – insistenti in ambito urbano, ai proprietari di villette, ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche e commerciali con annesse aree pertinenziali :

  • il divieto di accendere fuochi ai limiti ed all’interno delle aree incolte suddette ed in prossimità dei cigli delle strade , nonché il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea durante il periodo 1° Giugno – ed il 30 settembre 2020;
  • di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia ,a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità pubblica ,in particolar modo provvedendo all’ estirpazione delle sterpaglie e cespugli.

Ai proprietari di fondi confinanti con la strade extraurbane di:

  • mantenere le siepi e rasare le erbe infestanti in modo da non restringere (o danneggiare) la strada;
  • tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria).

Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all’interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, , in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’ente di gestione.E’ vietata l’accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.
Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
Al di fuori di tali circostanze, l’accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate.
La verifica dell’effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell’effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell’azienda agricola oggetto dell’operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell’inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.
L’accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall’attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione.
Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche. Nelle aree naturali protette e nei siti “Natura 2000”, le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall’Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale.

Obblighi di gestori di attività ad alto rischio
I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all’articolo 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità .

Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali

  1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l’innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente .
  2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.
  3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Sanzioni

  1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall’articolo 10 della I. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
  1. da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
  2. da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
  3. da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
  4. da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
  5. da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
  6. da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
  7. non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell’articolo 5, comma 2.
  1. Gli illeciti di cui alle lettere b), c), e) e f), possono essere accertati anche dalle Guardie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria). I relativi verbali seguono il procedimento di cui all’articolo 51 della L.r. 27/98.

giovedì 21 Maggio 2020

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