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“Decreto sostegni”, istanze entro il 28 maggio per richiedere il contributo

Michele Lorusso
Michele Lorusso
Istanza Decreto sostegni
Previste cinque percentuali di "rimborso" calcolate sulla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e del 2019
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Per far fronte all’emergenza economica causata dalla pandemia, il Governo Draghi ha varato il “Decreto sostegni” con uno scostamento di bilancio di 32miliardi di euro. Vediamo nel dettaglio chi può presentare domanda, i requisiti e le altre info utili per chiedere e ottenere “contributi” per le perdite subite.

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Il “sostegno” spetta  al soggetto che ha partita iva attiva al 23 marzo 2021 e che deve aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019. Inoltre, è necessario che lo stesso abbia prodotto nel 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1 gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

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La domanda va presentata entro il 28 maggio all’Agenzia delle Entrate avvalendosi di un intermediario o utilizzando i canali telematici a ciò preposti.

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Il Decreto ha previsto 5 fasce e il contributo varia applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019:

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  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro</strong>;
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  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila</strong>;
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  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione</strong>;
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  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni</strong>;
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  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
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È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

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Il dovuto arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.

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L’Agenzia delle Entrate verificherà le istanze anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.

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Chi abbia percepito indebitamente il contributo o abbia percepito una somma superiore al dovuto può restituire con F24 la somma con il versamento degli interessi di legge e delle sanzioni previste con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

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giovedì 15 Aprile 2021

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